Ricorso  della  regione  Toscana,  in  persona  del presidente pro-
 temporedella giunta regionale a cio'  autorizzato  con  deliberazione
 della  giunta  regionale  n.  143  del 9 gennaio 1995 rappresentato e
 difeso  nel  presente  giudizio  dall'avv.  prof.   Stefano   Grassi,
 unitamente  all'avv.  prof.  Carlo  Mezzanotte,  presso lo studio del
 quale in  Roma,  via  delle  tre  Madonne  n.  16,  e'  elettivamente
 domiciliato  per  conflitto  di  attribuzione  ai sensi dell'art. 134
 Cost. e degli artt. 39 e ss. della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  nei
 confronti  dello  Stato,  in  persona  del Presidente pro-tempore del
 Consiglio dei Ministri, domiciliato per l'ufficio  in  Roma,  Palazzo
 Chigi,   in   relazione  al  decreto  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari del Tribunale di Firenze, emanato ai sensi dell'art.  429
 c.p.p.,  che  dispone  il  rinvio  a  giudizio,  per  il reato di cui
 all'art. 595 cod. pen., del consigliere regionale Claudio Del  Lungo,
 per  la pubblicazione di un comunicato stampa che dava notizia di una
 interrogazione presentata  dallo  stesso  consigliere  al  presidente
 della  giunta  regionale  ai  sensi  dell'art. 10, terzo comma, dello
 statuto della regione Toscana.
                           PREMESSO DI FATTO
    1. - Il consigliere Claudio Del Lungo in in data 14  maggio  1992,
 convocava,  mediante  un  comunicato,  intestato "Consiglio regionale
 della Toscana - gruppo consiliare verdi", una conferenza stampa,  per
 il  giorno  successivo,  presso le sedi stampa dello stesso consiglio
 regionale.
    Il  comunicato  (che  verra'  depositato  unitamente  al  presente
 ricorso - doc. 1), segnalava la presentazione di un'interrogazione al
 Presidente  della  giunta  regionale riferita ad un processo in corso
 nei confronti del presidente del Parco naturale della Maremma.
    Il   consigliere    faceva    riferimento    all'evento    oggetto
 dell'interrogazione (il processo penale e le accuse che si ritenevano
 rivolte al presidente del Parco) ed al contenuto dell'interrogazione,
 diretto   a   censurare,   con   accenti   fortemente   polemici,  il
 comportamento del gestore del Parco e ad accertare se le  sue  scelte
 erano  avallate  dalla  giunta  regionale. Nello stesso comunicato il
 consigliere Del Lungo preannunciava che in caso di conferma dei fatti
 denunciati o di mancata risposta, il gruppo consiliare verde  avrebbe
 invitato   tutte   le   associazioni   ambientaliste   a  mobilitarsi
 interrompendo tutte le trattative e gli  incontri  in  corso  con  la
 giunta regionale.
    All'interrogazione  la giunta regionale rispondeva nel corso della
 seduta del consiglio  regionale  del  21  luglio  1992,  come  meglio
 risulta  dal documento cosi' come pubblicato negli atti del consiglio
 (che saranno depositati insieme al ricorso - doc. 2).
    2. - In data 30 luglio 1992 il presidente del consorzio del  Parco
 naturale  della  Maremma  presentava querela a carico del consigliere
 Del Lungo, per reato di diffamazione a mezzo stampa.
    In  data  21 febbraio 1994, il procuratore della Repubblica presso
 il tribunale di Firenze richiedeva l'archiviazione  del  procedimento
 penale.
    A   seguito   di  opposizione  alla  richeista  di  archiviazione,
 formulata ai sensi  degli  artt.  409  e  410  cod.  proc.  pen.,  il
 presidente  aggiunto  della  sezione  dei  giudici  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di  Firenze  non  accoglieva   la
 richiesta di archiviazione del procedimento penale e disponeva che il
 pubblico ministero formulasse entro dieci giorni l'imputazione.
    A  seguito  di tale fomulazione, e previa fissazione e svolgimento
 dell'udienza preliminare ai sensi degli artt. 418 e  419  cod.  proc.
 pen., si giungeva al decreto 1 dicembre 1994, con il quale il giudice
 per  le indagini preliminari del tribunale di Firenze ha disposto, ai
 sensi dell'art. 429  cod.  proc.  pen.,  il  rinvio  a  giudizio  del
 consigliere  Claudio  Del  Lungo  per  rispondere  del  reato  di cui
 all'art.  595  cod.  pen.,  per  avere  offeso  la  reputazione   del
 presidente  del consorzio del Parco naturale della Maremma, emettendo
 in Firenze il  comunicato  stampa  del  14  maggio  1992,  comunicato
 successivamente  ripreso  da piu' quotidiani (atto che da' origine al
 presente conflitto e che verra' depositato insieme al ricorso -  doc.
 3).
    3.  -  Con  la  deliberazione  della giunta regionale n. 143 del 9
 gennaio 1995  (comunicata  al  consiglio  regionale  con  lettera  13
 gennaio 1995), la regione Toscana ha deliberato di proporre conflitto
 di  attribuzione  davanti a questa Corte costituzionale, in relazione
 alla violazione della sfera di autonomia del consiglio  regionale,  i
 cui  componenti  non  possono  essere  chiamati  a  rispondere per le
 opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro  funzioni,
 cosi' come stabilito dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione.
    Il conflitto risulta ammissibile e fondato sui seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    4.  - Con il presente ricorso la regione Toscana solleva conflitto
 nei confronti di un decreto di rinvio a giudizio emanato dal  giudice
 per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen.
    La giurisprudenza di questa Corte ritiene atti idonei ad originare
 l'invasione  di  competenza,  che  puo'  dare  luogo  al conflitto di
 attribuzione, ai sensi dell'art. 39, primo comma, della legge  n.  87
 del  1953,  anche gli atti giurisdizionali (sentenza nn. 40 del 1977,
 187 del 1984 e 432 del 1994).
    Ne' si puo' dubitare della circostanza che il decreto di rinvio  a
 giudizio   costituisca  esercizio  del  potere  giurisdizionale,  non
 limitandosi  al   semplice   proponimento   dell'azione   penale   ma
 costituendo  l'atto  conclusivo  della  prima  fase  del procedimento
 penale, cosi' come risulta dagli artt. 424 e 429 cod. proc.  pen.,  e
 132 e 133 disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.
    Il  decreto  di  rinvio  a  giudizio del consigliere regionale Del
 Lungo da' effettivamente  luogo  ad  un  conflitto  di  attribuzione,
 perche' la sottoposizione al giudizio penale del consigliere non puo'
 non  interferire  sull'autonomia  dell'esercizio  delle  funzioni del
 medesimo  e  quindi  sull'autonomia  del  consiglio  regionale,   che
 costituisce  espressione  fondamentale  dell'autonomia costituzionale
 riconosciuta alla Regione.
    Sussiste   quindi   il  presupposto  oggettivo  del  conflitto  da
 intereferenza, ritenuto  ammissibile  da  questa  Corte  proprio  con
 riferimento  all'esercizio  del  potere  giurisdizionale  che leda la
 prerogativa di cui all'art. 122, quarto comma, cost. (sentenze n.  69
 del 1985 e n. 432 del 1994).
    5.  -  La  lesione  della competenza costituzionalmente attribuita
 alla regione deriva, infatti, dalla violazione dei  principi  di  cui
 all'art.  122,  quarto  comma,  Cost.,  secondo  cui  "i  consiglieri
 regionali non possono essere chiamati  a  rispondere  delle  opinioni
 espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
    Tale  principio,  riprodotto  anche  dall'art.  10, secondo comma,
 dello statuto della regione Toscana,  implica  il  riconoscimento  ai
 consiglieri  regionali, al fine di garantire il pieno ed indipendente
 esercizio delle  loro  funzioni,  della  tutela  accordata  anche  ai
 parlamentari  dall'art.  68,  primo  comma,  Cost.  (che,  nel  testo
 modificato con  la  legge  costituzionale  29  ottobre  1993,  n.  3,
 utilizza la stessa formulazione per garantire tale prerogativa).
    L'immunita'  per  le  opinioni  espresse  ed i voti dati, prevista
 dagli artt. 122, quarto comma e 68,  primo  comma,  ha  lo  scopo  di
 garantire  l'indipendenza  del  collegio rappresentativo e quella dei
 suoi componenti.
    L'esonero da responsabilita'  dei  componenti  dell'organo  (sulla
 scia di consolidate giustificazioni delle immunita' parlamentari) e',
 infatti,  funzionale  alla  tutela  delle  piu'  elevate  funzioni di
 rappresentanza politica.
    Il decreto di rinvio a giudizio costituisce pertanto  atto  lesivo
 di  tali  funzioni  e comunque interferisce indebitamente nella sfera
 riservata  all'autonomia  politica  dei  rappresentanti   del   corpo
 elettorale in consiglio regionale.
    6.  -  Non  vi  sono  dubbi  che l'interrogazione ed il comunicato
 stampa del consigliere  Del  Lungo  e  del  gruppo  consiliare  Verde
 fossero  da  riferire  all'esercizio  delle  funzioni  di ispezione e
 controllo  del  consiglio  regionale  nei  confronti   della   giunta
 regionale  e  di  questa  nei  confronti  degli enti dipendenti della
 regione  (funzioni  implicite  e  coessenziali  all'esercizio   della
 funzione  legislativa  e comunque connesse, nel caso di specie, con i
 poteri di controllo e di indirizzo sulla gestione dei parchi naturali
 regionali, cosi' come riconosciuti e definiti  dalla  legge-quadro  6
 dicembre 1991 n. 394, artt. 22 a 28, ed attuati dalla legge regionale
 16 marzo 1994, n. 24).
    Il  decreto  di rinvio a giudizio e' quindi riferito all'esercizio
 di funzioni ed all'espletamento di diritti del consigliere  regionale
 che  rientrano  nella  immunita'  di  cui all'art. 122, quarto comma,
 Cost.
    7. - La circostanza che il decreto di rinvio  a  giudizio  indichi
 come   strumento  dell'offesa  di  cui  all'art.  595  cod.  pen.  il
 comunicato stampa (con il quale il consigliere  Del  Lungo  informava
 l'opinione   pubblica   della  presentazione  dell'interrogazione  al
 presidente della giunta regionale),  non  puo'  costituire  causa  di
 esclusione  della  riferibilita'  di tale attivita' all'esercizio del
 diritto  di  esprimere  opinioni  nell'ambito   delle   funzioni   di
 consigliere regionale.
    E', infatti, da ritenere che proprio con riferimento all'esercizio
 delle  funzioni  di  controllo  del consiglio regionale non possa non
 avere  la  piu'  ampia  espansione  il   principio   di   pubblicita'
 dell'attivita'   dell'assemblea   rappresentativa,   sancito  in  via
 generale   per   le   assemblee   parlamentari   dall'art.  64  della
 Costituzione (nonche' dalle norme di cui agli statuti speciali: v. ad
 esempio art. 20, ultimo comma, Friuli-Venezia  Giulia;  art.  22  Val
 d'Aosta;  art.  22  Sardegna)  e  secificato,  con  riferimento  alle
 attivita' del consiglio regionale, dall'art. 17 dello  statuto  della
 regione Toscana.
    Come  sottolineava  un'autorevole dottrina il motivo che ispira la
 pubblicita' degli atti delle camere (e  dei  consigli  regionali)  e'
 quello  secondo  cui  l'attivita'  dei singoli membri delle assemblee
 rappresentative si deve svolgere "in pubblico:  innanzi  o  tra  quel
 popolo  che  le  camere  rappresentano  e  che  e'  sempre idealmente
 presente nel parlamento che lo rispecchia" (Carlo Esposito, voce Atti
 parlamentari, in Encicl. dir. vol. IV, 79). Con la conseguenza che le
 norme dirette a garantire l'immunita' per le opinioni espresse  ed  i
 voti  dati  tenendo  a  far  salve  da  ogni responsabilita' tutte le
 attivita'  che  costituiscono  esercizio  di   funzioni   dell'organo
 rappresentativo,  ivi compresa la funzione di inchiesta e la funzione
 di controllo.
    Riferire sugli atti e sulle opinioni espresse nell'esercizio della
 funzione di controllo, costituisce quindi  esercizio  della  funzione
 propria  del  consigliere  regionale  e  non  puo' configurare alcuna
 ipotesi di illecito penale.
    6.   -   La   giurisprudenza   parlamentare,    con    riferimento
 all'interpretazione  dell'art.  68, primo comma, ha affermato che non
 puo' essere perseguita l'informazione o la  ripetizione,  all'esterno
 dell'assemblea di atti ed opinioni espressi nella sede parlamentare.
    Piu'  precisamente  e'  stato ritenuto rientrare nella fattispecie
 dell'art. 68, primo comma, Cost.: la diffusione del contenuto di  una
 interrogazione  parlamentare; la diffusione di alcune opinioni tratte
 dalle  dichiarazioni  rese  da  un  parlamentare  nel   corso   dello
 svolgimento  di  una interpellanza, la discussione di alcune opinioni
 tratte dalle dichiarazioni rese da un parlamentare  nel  corso  della
 discussione  di  un disegno di legge; la riproduzione della relazione
 di minoranza presentata a conclusione dei  lavori  della  commissione
 antimafia;  le affermazioni e informazioni effettuate nel corso di un
 convegno pubblico (svolto in una sede diversa da quella della camarea
 di appartenenza), e riferite ai  contenuti  di  atti  propri  di  una
 commissione  parlamentare  di  inchiesta  di  cui il parlamentare era
 membro  (quest'ultima  ipotesi  ha  dato  luogo   al   conflitto   di
 attribuzione  deciso da questa Corte con la sentenza n. 443 del 1993,
 nella quale (in sede di verifica esterna sulla  valutazione  compiuta
 dal   Senato,   circa   la   sussistenza  del  presupposto  circa  la
 insindacabilita'", si afferma che "non  appare  arbitrario,  ma  anzi
 plausibile,   che   sia   ritenuto   tale   presupposto   sussistente
 relativamente  al  caso  in  cui  il  parlamentare   aveva   riferito
 all'esterno  della  commissione,  in  un  convegno  pubblico, fatti e
 circostanze di cui era venuto a conoscenza nell'esercizio  delle  sue
 funzioni,  ed  aveva  nel  contempo manifestato i punti di vista ed i
 convincimenti che avevano ispirato o cui avrebbe inteso in  prosieguo
 ispirare    sull'argomento   il   proprio   comportamento   in   sede
 parlamentare").
    Nel  caso  di  specie  non  vi sono dubbi sulla circostanza che il
 comunicato stampa del consigliere regionale Claudio Del  Lungo  fosse
 diretto a manifestare all'esterno i convincimenti ed i punti di vista
 che  ispiravano  ed  intendevano,  in prosieguo, ispirare l'esercizio
 della sua funzione di controllo nell'ambito delle funzioni  spettanti
 al  consiglio  regionale.  La  conferenza stampa cui il comunicato si
 riferisce era d'altra parte convocata presso gli uffici del consiglio
 regionale ed ivi si e' svolta; cosi' come l'atto formale  in  cui  il
 comunicato  e'  stato  stilato  risulta in carta intestata del gruppo
 consiliare.
    Risulta quindi evidente come il decreto di rinvio  a  giudizio  in
 sede  penale  del  consigliere  Del  Lungo  costituisca  una  lesione
 dell'autonomia costituzionalmente attribuita  alla  regione  Toscana,
 con  specifico  riferimento  all'autonomia  del  consiglio regionale,
 garantita, in via generale, dagli artt. 117, 118,  119  e  123  della
 costituzione,  ed  in  particolare  dal principio di insindacabilita'
 delle  opinioni  espresse   e   dei   voti   dati   dai   consiglieri
 nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  di  cui  all'art. 122, quarto
 comma, Cost.